Art. 53
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[1]Se i proprietari non osservino nei lavori di riparazione o di ricostruzione i termini o le altre prescrizioni imposte dal Comitato per le riparazioni edilizie o dal Genio civile, il contributo di cui ad n. 1 dell'art. 12 del presente decreto, puo' essere revocato con diritto a ripetere le somme che fossero state gia' corrisposte.
[2]Nel caso di mutuo con concorso statale, a termini del n. 2 dello stesso art. 12, il mutuo sara' limitato alla somma gia' erogata, restando proporzionalmente ridotto anche a tale parte il concorso statale.
[3]Non si fa luogo ad alcuna concessione nei riguardi dei Proprietari inadempienti, che abbiano chiesto il concorso diretto rateale, ai sensi del n. 3 del citato articolo 12.
Testo vigente dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva