Art. 54
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All'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, agli Istituti autonomi per le case popolari e all'Ente edilizio di Reggio Calabria, quando eseguono lavori di riparazione e ricostruzione di loro fabbricati danneggiati o distrutti nonche' lavori di completamento in fabbricati la cui costruzione sia rimasta interrotta a causa della guerra, e di nuova costruzione nelle localita' ove sia necessario per dare ricovero ai senza tetto, potra' essere concesso, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, un contributo straordinario in conto capitale pari al 50% della spesa occorrente, oltre al contributo previsto dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sul mutuo da contrarsi per la parte non coperta dal detto concorso.
Testo vigente dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva