Art. 56

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[1]E' fatto divieto di disporre dei materiali, impianti ed avanzi esistenti su aree pubbliche.

[2]I materiali provenienti dallo sgombero di aree pubbliche si intendono di proprieta' dello Stato.

[3]Di tali materiali il Genio civile si avvarra' per le riparazioni eseguite di ufficio.

[4]Lo stesso Genio civile ed i Comitati per le riparazioni edilizie possono anche cederli ai privati che procedono direttamente ai lavori di riparazione o di ricostruzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 18.

Testo vigente dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-06-09;305~art56 · fonte su Normattiva