Art. 56
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[1]E' fatto divieto di disporre dei materiali, impianti ed avanzi esistenti su aree pubbliche.
[2]I materiali provenienti dallo sgombero di aree pubbliche si intendono di proprieta' dello Stato.
[3]Di tali materiali il Genio civile si avvarra' per le riparazioni eseguite di ufficio.
[4]Lo stesso Genio civile ed i Comitati per le riparazioni edilizie possono anche cederli ai privati che procedono direttamente ai lavori di riparazione o di ricostruzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 18.
Testo vigente dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva