Art. 57

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[1]Quando il proprietario non provveda ai lavori di riparazione o di ricostruzione del proprio fabbricato o quando l'esecuzione dei lavori sia vietata ai sensi del primo comma dell'art. 44, si puo' procedere al preleva mento dei materiali ed avanzi esistenti in aree di fabbricati privati distrutti o danneggiati, allo scopo di utilizzarli nei lavori di riparazione o di ricostruzione da compiersi dal Genio civile o da altri proprietari.

[2]I Comitati per le riparazioni edilizie accertano a chi appartengano i detti materiali ed avanzi, presumendo, nei casi dubbi, che l'appartenenza spetti al proprietario dell'area. su cui insistono i materiali stessi.

[3]Il prelevamento e' effettuato in contraddittorio con il proprietario che puo' farsi assistere da un proprio esperto.

[4]Il prezzo e' fissato di comune accordo fra il proprietario dei materiali ed avanzi ed il Genio civile o gli altri proprietari di fabbricati, pei quali viene eseguito il prelevamento. Sorgendo dissenso sul prezzo dovranno farsi constare nel verbale di prelevamento i divergenti elementi di valutazione ed il proprietario dell'area, puo' chiedere che il prezzo sia fissato insindacabilmente da un perito designato d'accordo tra le parti, o, in mancanza di tale accordo, dal pretore competente per luogo.

[5]Il ricorso al perito non impedisce la, presa di possesso e la utilizzazione dei materiali.

Testo vigente dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-06-09;305~art57 · fonte su Normattiva