Art. 58
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[1]Allo scopo di eliminare pericoli alla pubblica incolumita' ed alla salute pubblica e' data facolta' agli uffici del Genio civile di promuovere lo sgombero delle aree di proprieta' privata nei centri urbani, sulle quali insistono macerie di fabbricati in tutto od in parte distrutti per effetto di azioni belliche.
[2]A tal uopo il Genio civile, accertata la necessita' di procedere allo sgombero di macerie, promuove dal sindaco ordinanza a carico dei proprietari interessati. L'ordinanza deve contenere la designazione delle localita' dove le macerie devono essere trasportate ed il termine entro il quale, i lavori devono essere ultimati.
[3]Tale termine e' perentorio.
[4]Scaduto il termine assegnato per l'ultimazione lavori di sgombero delle macerie, senza che i proprietari li abbiano condotti a compimento, il Genio civile, senza bisogno di alcun speciale avvertimento al proprietario, procede di ufficio allo sgombero delle aree.
[5]I materiali e gli oggetti gia' concorrenti a formare la struttura degli edifici, che siano recuperati durante l'esecuzione dei lavori compiuti dal Genio civile, restano di esclusiva proprieta' dello Stato a titolo di rimborso della spesa sostenuta.
Testo vigente dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva