Art. 59
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[1]Nell'esecuzione dei lavori di sgombero il Genio civile procede con le modalita' che stima piu' adatte senza che da parte degli interessati possa essere sollevata alcuna eccezione od opposizione.
[2]Nessuna azione di responsabilita' civile per qualsiasi titolo o ragione puo' essere mossa dagli interessati verso lo Stato e i suoi funzionari per tutto quanto riguarda l'esecuzione dei lavori ed il loro compimento essendo insindacabile il giudizio reso al riguardo dai funzionari stessi.
Testo vigente dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva