Art. 59

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[1]Nell'esecuzione dei lavori di sgombero il Genio civile procede con le modalita' che stima piu' adatte senza che da parte degli interessati possa essere sollevata alcuna eccezione od opposizione.

[2]Nessuna azione di responsabilita' civile per qualsiasi titolo o ragione puo' essere mossa dagli interessati verso lo Stato e i suoi funzionari per tutto quanto riguarda l'esecuzione dei lavori ed il loro compimento essendo insindacabile il giudizio reso al riguardo dai funzionari stessi.

Testo vigente dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-06-09;305~art59 · fonte su Normattiva