Art. 60
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Ai proprietari, che a seguito dell'ordinanza eseguono direttamente i lavori di sgombero delle aree, potra' essere concesso un contributo statale nella misura del terzo della spesa concordata preventivamente a corpo con l'ufficio del Genio civile.
[2]La determinazione della spesa sara' fatta tenendo conto sia del volume dell'edificio distrutto sia del presumibile valore dei materiali recuperabili dal proprietario.
[3]La concessione del contributo e' fatta dal Genio civile ed il pagamento e' disposto in unica soluzione dopo il compimento dei lavori.
Testo vigente dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva