Art. 62
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[1]Nelle localita', dove la sistemazione degli uffici pubblici statali o degli Enti locali, nonche' dei servizi di assistenza anche ospedaliera non sia altrimenti possibile, l'Amministrazione dei lavori pubblici e' autorizzata a procedere alla riparazione di fabbricati di proprieta' privata per destinarli a tali usi.
[2]I proprietari sono tenuti al rimborso della spesa nei limiti e con le modalita' stabilite dall'art. 35.
[3]L'Amministrazione ha facolta' di computare, in tutto o in parte, a diminuzione del debito del proprietario, l'importo della pigione dovuta per l'uso del fabbricato nella misura che sara' fissata di accordo col proprietario stesso e in caso di disaccordo dal pretore competente per territorio.
Testo vigente dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva