Art. 64
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[1]Gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione del presente decreto sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa nonche' dai diritti catastali.
[2]Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari. Gli atti di mutuo rientrano nel trattamento tributario che compete agli Istituti di credito fondiario ed edilizio che li erogano.
[3]Gli onorari notarili sono ridotti alla meta'.
Testo vigente dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva