Art. 65
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[1]L'ammontare dei contributi concessi a norma degli articoli 12 e 45 ai proprietari che eseguono direttamente lavori di riparazione e ricostruzione, e quello della spesa sostenuta dall'Amministrazione dei lavori pubblici nel caso di lavori di riparazione eseguiti dal Genio civile, sara' comunicato all'Intendenza di finanza competente per territorio ai fini di eventuali conguagli in sede di liquidazione di contributi definitivi per danni di guerra.
[2]Nel detto ammontare non debbono essere compresi i premi concessi ai termini degli articoli 12, ultimo comma, e 51.
Testo vigente dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva