Art. 67

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[1]Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

[2]Dalla stessa data cessano di avere effetto le disposizioni dei decreti legislativi Luogotenenziali 17 novembre 1944, n. 366, e 18 gennaio 1945, n. 4.

[3]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

[4]Dato a Roma, addi' 9 giugno 1945

[5]UMBERTO DI SAVOIA

[6]BONOMI - RUINI - SOLERI - TUPINI - PESENTI

[7]Visto, il Guardasigilli: TUPINI Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 giugno 1945 Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 137. - FRASCA

Testo vigente dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-06-09;305~art67 · fonte su Normattiva