Art. 67
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[1]Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
[2]Dalla stessa data cessano di avere effetto le disposizioni dei decreti legislativi Luogotenenziali 17 novembre 1944, n. 366, e 18 gennaio 1945, n. 4.
[3]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
[4]Dato a Roma, addi' 9 giugno 1945
[5]UMBERTO DI SAVOIA
[6]BONOMI - RUINI - SOLERI - TUPINI - PESENTI
[7]Visto, il Guardasigilli: TUPINI Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 giugno 1945 Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 137. - FRASCA
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