Art. 8
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[1]La vigilanza ed il controllo sui Consorzi sono esercitati unicamente dal Ministero dei lavori pubblici per quanto concerne la loro attivita' tecnica e dal Ministero del tesoro per quella finanziaria.
[2]Per tutti gli atti e contratti posti in essere dai Consorzi ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le disposizioni dell'art. 64.
Testo vigente dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva