Art. 8

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[1]La vigilanza ed il controllo sui Consorzi sono esercitati unicamente dal Ministero dei lavori pubblici per quanto concerne la loro attivita' tecnica e dal Ministero del tesoro per quella finanziaria.

[2]Per tutti gli atti e contratti posti in essere dai Consorzi ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le disposizioni dell'art. 64.

Testo vigente dal 23 giugno 1945 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-06-09;305~art8 · fonte su Normattiva