Art. 11
Regolazione della facolta' di cessione per il personale delle Ferrovie dello Stato
Per il personale dipendente dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato, la facolta' di contrarre prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario e' regolata dalle leggi che lo riguardano. Per quanto non e' contemplato in dette leggi si applicano le disposizioni del presente titolo.
Testo vigente dal 29 aprile 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva