Art. 27 — Ritenute per spese di amministrazione e premio rischi
Sull'importo lordo complessivo di ciascun prestito, concesso o garantito, si trattengono in anticipo a favore del Fondo:
- a)una somma calcolata in ragione di L. 0,50 per cento per spese di amministrazione, modificabile, nei modi e con le forme di cui all'articolo precedente, con decreto del Presidente della Repubblica;
- b)un premio compensativo dei rischi dell'operazione pari al 2 per cento per i prestiti estinguibili fino a cinque anni ed al 4 per cento per i prestiti estinguibili oltre il quinquennio, salva nuova determinazione da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, nei modi e con le forme di cui alla lettera a).
Testo vigente dal 29 aprile 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva