Art. 50Conti correnti del Fondo con il Tesoro

E' istituito un conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, intestato al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, al quale affluiscono i versamenti dovuti al Fondo per contributi, premi compensativi dei rischi, quote di ammortamento di prestiti e per qualsiasi altro titolo. Dallo stesso conto corrente sono prelevate le somme occorrenti per somministrazioni di prestiti concessi, riscatti di prestiti garantiti, concorsi e rimborsi e per ogni altro titolo. E' istituito presso il Tesoro un conto corrente fruttifero intestato al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, al quale sono versate le somme eccedenti le necessita' correnti. Detto conto corrente frutta interesse pari alla media del saggio dei buoni ordinari del Tesoro.

Testo vigente dal 29 aprile 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-05;180~art50 · fonte su Normattiva