Art. 36
Trattamento ai fini degli interessi delle quote scadute e non versate
Ogni quota o parte di quota mensile di stipendio o salario ceduta, che per qualsiasi motivo non sia rilasciata dal debitore alla data della scadenza, produce interesse a favore dell'ente cessionario, allo stesso saggio al quale fu accordato il mutuo. Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato non corrisponde interessi sulle quote o parti di quote cedute che, per effetto della prestata garanzia, debba versare all'istituto cessionario. Il Fondo, qualora riscatti la cessione, corrisponde al cessionario gli interessi al saggio indicato nel primo comma, a decorrere dal giorno successivo alla data in cui si e' verificato il fatto che ha determinato il riscatto, sempre che il cessionario faccia pervenire all'amministrazione del Fondo la denuncia del mancato pagamento, entro novanta giorni da quella data. In caso diverso gli interessi sono corrisposti a decorrere dal giorno successivo a quello del ricevimento della denuncia.
Testo vigente dal 29 aprile 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva