Art. 65
Deleghe per sottoscrizione rateale a prestiti nazionali
Gli impiegati civili e militari delle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ed i pensionati dello Stato hanno facolta' di rilasciare, a favore degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche d'interesse nazionale, per il pagamento delle somme dovute in dipendenza di sottoscrizione rateale ai prestiti nazionali promossa dagli enti suddetti, delega per quote mensili uguali di stipendio o di pensione entro il limite del quinto, valutato al netto delle ritenute, per un periodo non eccedente un anno.
Testo vigente dal 29 aprile 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva