Art. 67
Singolo atto per ogni cessione e a favore di un solo istituto
In uno stesso atto non puo' essere stipulata la cessione di quote di stipendio o di salario se non da parte di un solo cedente in favore di un solo istituto cessionario.
Testo vigente dal 29 aprile 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva