Art. 1 (Approvazione)
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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1556, modificato e convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 4;
[6]Udito il parere del Consiglio di Stato;
[7]Sentito il Consiglio dei Ministri;
[8]Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del, Governo. Ministro per l'interno, e del Ministro per le finanze, di intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per le corporazioni e per i lavori pubblici;
[9]Abbiamo decretato e decretiamo:
[10]E' approvato l'unito testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni, composto di 74 articoli, visto, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, e dai Ministri per le finanze, per la grazia e giustizia, per le corporazioni e per i lavori pubblici.
[11]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[12]Dato a Roma, addi' 5 giugno 1941-XIX
[13]VITTORIO EMANUELE
[14]Mussolini - Di Revel - Grandi - Ricci - Gorla
[15]Visto, il Guardasigilli, Grandi.
[16]Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 agosto 1941-XIX
[17]Atti del Governo, registro 436, foglio 103. - Mancini
Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva