Art. 1

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[1]Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.

[2]Art. 1.

[3]Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli, gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le indennita', i sussidi, le gratificazioni, le pensioni, le indennita' che tengono luogo di pensione ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le provincie, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica, comprese le aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati e le imprese concessionarie di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto corrispondono ai loro funzionari, impiegati, salariati, pensionati, ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti.

[4]Nel personale dipendente dallo Stato si comprende anche il personale della Casa Reale Imperiale, del Senato del Regno e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-06-05;874~art1 · fonte su Normattiva