Art. 10
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni del presente titolo si applicano anche:
- a)al personale della Amministrazione della Casa Reale Imperiale;
- b)al personale della R. Accademia d'Italia;
- c)al personale dell'Istituto centrale di statistica;
- d)al personale degli Archivi notarili;
- e)ai segretari comunali.
Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva