Art. 11
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Le disposizioni del presente titolo si applicano altresi' al personale retribuito sui bilanci propri dei Regi istituti di istruzione universitaria e dei Regi istituti di istruzione media e di istruzione classica, artistica, scientifica, magistrale e tecnica costituiti in enti autonomi, ove nei loro statuti o regolamenti sia stabilito l'obbligo di tutto il personale dipendente di contribuire al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato a norma dell'art. 18 e tali enti effettuino regolarmente i versamenti.
Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva