Art. 12
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[1]Per il personale dipendente dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato, la facolta' di contrarre prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario e' regolata dalle leggi che lo riguardano.
[2]Per quanto non e' contemplato in dette leggi si applicano le disposizioni del presente titolo.
Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva