Art. 13

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

[1]Il salario degli operai dello Stato e' considerato, ai fini dell'art. 6, fisso e continuativo anche se corrisposto per le sole giornate lavorative o di effettiva prestazione di opera.

[2]La somma cedibile sui salari degli operai dipendenti dallo Stato e' ragguagliata al prodotto del salario giornaliero che si percepisce al tempo della domanda del prestito, moltiplicato per il numero delle giornate lavorative di un anno.

Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-06-05;874~art13 · fonte su Normattiva