Art. 14
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[1]Sono ammessi a contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o salario anche gli impiegati e salariati assunti o confermati in servizio con contratto a tempo determinato, che abbiano compiuto quattro anni di affettivo servizio, o due anni nei casi contemplati dal secondo terzo comma 7, ed abbiano un contratto di durata non inferiore a tre anni, che assicuri ad essi il diritto a un trattamento di quiescenza od altro equivalente.
[2]La cessione non puo' eccedere il periodo di tempo che, a contare dal momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in corso.
Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva