Art. 15

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

Si considerano trattamenti di quiescenza, a termini dell'art. 6, le pensioni o indennita' che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti dai quali gli impiegati o salariati dipendono; gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza; le pensioni e gli assegni di invalidita' e vecchiaia corrisposti dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale; gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti di assicurazione, ai quali i cedenti siano iscritti in dipendenza del loro rapporto di impiego o di lavoro.

Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-06-05;874~art15 · fonte su Normattiva