Art. 15
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Si considerano trattamenti di quiescenza, a termini dell'art. 6, le pensioni o indennita' che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti dai quali gli impiegati o salariati dipendono; gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza; le pensioni e gli assegni di invalidita' e vecchiaia corrisposti dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale; gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti di assicurazione, ai quali i cedenti siano iscritti in dipendenza del loro rapporto di impiego o di lavoro.
Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva