Art. 17
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[1]E' costituito presso il Ministero delle finanze il «Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato» amministrato, con gestione speciale, dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato.
[2]L'ispettore generale preposto all'ispettorato ha la rappresentanza legale del Fondo.
[3]Presso il detto Ispettorato funziona un apposito ufficio di ragioneria.
[4]Il Fondo e' destinato;
- 1)a garantire gli istituti indicati nell'art. 16 contro i rischi di perdite per mutui accordati verso cessione di quote di stipendio o salario, per i quali l'amministrazione del Fondo abbia prestato garanzia;
- 2)a concedere prestiti diretti verso cessione di quote di stipendio o salario, agli impiegati e salariati dello Stato e degli altri enti indicati negli articoli 10 e 11, nei casi di accertate necessita' familiari, entro i limiti delle disponibilita' liquide di ciascun esercizio.
[5]I rischi delle operazioni di prestito diretto fanno carico al Fondo.
Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva