Art. 19

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[1]Per i segretari comunali, i contributi al Fondo per il Credito ai dipendenti dello Stato sono stabiliti nella misura di centesimi dodici per ogni cento lire dello stipendio lordo.

[2]Il contributo e' dovuto da ciascun comune sulla base dello stipendio iniziale del grado di segretario previsto dalla, legge comunale e provinciale in rapporto al numero degli abitanti, anche quando il segretario abbia grado diverso da quello previsto in rapporto alla popolazione, ovvero il comune sia unito in consorzio con altri o si avvalga dell'opera del segretario di altro comune.

[3]Il contributo e' dovuto per l'intero anno ed e' indipendente dalla persona del titolare, nonche' dalle circostanze che il titolare si trovi in posizione di aspettativa o disponibilita', senza stipendio o con stipendio ridotto, ovvero il posto sia vacante, od occupato da un reggente o supplente con stipendio ridotto.

[4]Il comune ha diritto di rivalsa verso il segretario comunale; ma rimane a carico del comune il contributo o la parte del contributo sullo stipendio o parte dello stipendio non corrisposti per vacanza del posto, disponibilita', aspettativa o qualsiasi altro motivo.

[5]Valgono per i contributi del presente articolo le disposizioni contenute negli ultimi due comma dell'articolo precedente.

Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-06-05;874~art19 · fonte su Normattiva