Art. 19
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[1]Per i segretari comunali, i contributi al Fondo per il Credito ai dipendenti dello Stato sono stabiliti nella misura di centesimi dodici per ogni cento lire dello stipendio lordo.
[2]Il contributo e' dovuto da ciascun comune sulla base dello stipendio iniziale del grado di segretario previsto dalla, legge comunale e provinciale in rapporto al numero degli abitanti, anche quando il segretario abbia grado diverso da quello previsto in rapporto alla popolazione, ovvero il comune sia unito in consorzio con altri o si avvalga dell'opera del segretario di altro comune.
[3]Il contributo e' dovuto per l'intero anno ed e' indipendente dalla persona del titolare, nonche' dalle circostanze che il titolare si trovi in posizione di aspettativa o disponibilita', senza stipendio o con stipendio ridotto, ovvero il posto sia vacante, od occupato da un reggente o supplente con stipendio ridotto.
[4]Il comune ha diritto di rivalsa verso il segretario comunale; ma rimane a carico del comune il contributo o la parte del contributo sullo stipendio o parte dello stipendio non corrisposti per vacanza del posto, disponibilita', aspettativa o qualsiasi altro motivo.
[5]Valgono per i contributi del presente articolo le disposizioni contenute negli ultimi due comma dell'articolo precedente.
Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva