Art. 21

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[1]Per la riscossione dei contributi concernenti i segretari comunali l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato emette, entro l'aprile di ogni anno, un ruolo generale collettivo per l'anno solare in corso, a carico dei comuni di ogni provincia. Il ruolo e' reso esecutivo dal prefetto e trasmesso all'ufficio provinciale del tesoro per la riscossione presso la sezione di Regia tesoreria provinciale.

[2]Contemporaneamente e' trasmesso a ciascun comune un estratto del ruolo, con l'indicazione del contributo a suo carico; il comune deve versarne l'importo in unica soluzione nel mese di giugno.

[3]Per la riscossione dei contributi non iscritti nei ruoli generali possono essere emessi, in ogni tempo, ruoli suppletivi il cui importo deve essere versato dai comuni debitori entro il mese successivo a quello della notificazione dell'estratto del ruolo.

Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-06-05;874~art21 · fonte su Normattiva