Art. 22

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[1]I prestiti verso cessione. di quote di stipendio o salario concessi dagli istituti di cui all'art. 16 debbono risultare da contratti per iscritto, tra gli impiegati e salariati e gli enti mutuanti, stipulati con le modalita' e nelle forme indicate dal regolamento. I contratti si perfezionano col provvedimento dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato che approva il contratto e concede la garanzia.

[2]La garanzia ha effetto, rispetto al cessionario, dal giorno della somministrazione del mutuo, purche' tale somministrazione sia eseguita in data posteriore alla prestazione della garanzia ed in persona del cedente, escluso qualunque avente causa.

Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-06-05;874~art22 · fonte su Normattiva