Art. 26
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Fino a che non sia avvenuta la somministrazione del mutuo, l'amministrazione del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, venendo in qualunque modo a conoscenza che esisteva o e' sopravvenuto alcuno dei motivi che avrebbero potuto determinare, ai sensi degli articoli 24 e 25, la limitazione o il diniego della concessione del prestito diretto o della garanzia, puo' revocare la concessione stessa.
Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva