Art. 29
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[1]L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato da' comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, alle amministrazioni dalle quali dipendono i mutuatari, dei mutui da estinguersi con cessione di quote di stipendio o salario, concessi dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato o dagli altri istituti.
[2]Le cessioni di quote di stipendio o salario hanno effetto, rispetto a dette amministrazioni, a decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la comunicazione.
[3]Tale comunicazione vale come intimazione della cessione al debitore ceduto, ai sensi del codice civile.
Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva