Art. 3
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[1]Per gl'impiegati e salariati delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, il sequestro ed il pignoramento di stipendi, salari e retribuzioni equivalenti, pensioni, indennita' che tengono luogo di pensione ed altri assegni di quiescenza, si eseguono presso il Ministero delle finanze, Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, in persona dell'Ispettore generale capo dell'ufficio.
[2]Per il personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato il sequestro ed il pignoramento si eseguono presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato in persona del Direttore generale.
Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva