Art. 31
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[1]I comuni hanno l'obbligo di trattenere mensilmente la quota di stipendio ceduta dai segretari comunali e di versarla all'ente cessionario nel mese successivo a quello cui la quota si riferisce.
[2]Qualora il versamento non sia stato effettuato per mancato pagamento dello stipendio, l'ente cessionario puo' richiedere al prefetto di promuovere i provvedimenti di cui agli articoli, 242 e 243 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383.
[3]Qualora il versamento non sia stato effettuato per omissione dei provvedimenti necessari alla esecuzione della cessione, l'ente cessionario puo' esperire azione tanta contro il Comune, quanto contro il segretario comunale e il podesta', responsabili in proprio e solidalmente.
Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva