Art. 32

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

[1]Se il comune non esegue il pagamento delle somme dovute al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato nei termini di cui ai precedenti articoli 21 e 31, l'esattore delle imposte dirette, dietro ordine dell'Intendenza di finanza, deve ritenerne l'ammontare sulla prima rata bimestrale della sovrimposta comunale o, quando questa non sia disponibile per deleghe od impegni legali preesistenti e prevalenti, sulla prima rata degli altri proventi comunali dei quali sia affidata la riscossione all'esattore. Le somme ritenute devono essere versate immediatamente al Fondo creditore.

[2]In mancanza di fondi in cassa, l'esattore deve anticipare le somme necessarie percependone, a carico del comune, l'interesse in misura uguale al tasso ufficiale di sconto.

[3]Se l'esattore non esegue l'ordine di ritenuta o ritarda il versamento, si procede contro di lui a termini delle disposizioni relative alla riscossione delle imposte dirette, per mezzo della Intendenza di finanza.

[4]Le indennita' di mora a carico dell'esattore vanno a beneficio del Fondo.

[5]Se l'esattoria delle imposte dirette e' sprovvista di titolare, oppure l'esattore non ha in riscossione rendite o proventi del comune liberi da vincoli e in misura sufficiente, l'Intendenza di finanza dispone che sulle somme dovute dal comune sia liquidato l'interesse di mora al saggio legale dal giorno della scadenza a quello del pagamento.

Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-06-05;874~art32 · fonte su Normattiva