Art. 33
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[1]Con la prestazione della garanzia di cui al n. 1 dell'articolo 17 il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato assume i seguenti rischi:
- a)morte del cedente prima che sia estinta la cessione;
- b)cessazione del cedente dal servizio per qualunque causa, senza diritto a pensione, indennita' od altro assegno di quiescenza, oppure con diritto ad assegno insufficiente al normale ammortamento del prestito;
- c)riduzione dello stipendio o salario del cedente per effetto della quale non sia piu' consentita la ritenuta della intera quota ceduta.
[2]Il Fondo ha facolta' di adempiere l'obbligo della garanzia corrispondendo mensilmente la quota o parte di quota di stipendio o salario ceduta, per la quale sia venuta a mancare la possibilita' di trattenuta ovvero riscattando la cessione con l'abbuono degli interessi in piu' percetti dal cessionario.
[3]Il Fondo, nel rivalersi verso il cedente delle somme pagate per conto di lui, liquida a proprio favore gli interessi a scalare sulle somme stesse al saggio originario del contratto di mutuo fino alla scadenza del contratto ed al saggio legale civile dopo tale scadenza.
[4]Nel caso di cui alla lettera c) il Fondo ricupera le somme pagate per conto del cedente, cogli interessi, mediante il corrispondente prolungamento della ritenuta mensile sullo stipendio o salario, salva la facolta' di cui all'art. 46.
Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva