Art. 35

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Le cessioni di quote di stipendio o salario contemplate nel presente titolo non possono avere altra garanzia che quella del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato. Ogni diversa garanzia, sotto qualsiasi forma anche assicurativa, e' nulla, sia nei rapporti con le amministrazioni dalle quali i cedenti dipendono, che nei rapporti delle stesse parti contraenti.

Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-06-05;874~art35 · fonte su Normattiva