Art. 36

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[1]Qualora lo stipendio o salario gravato di cessione subisca una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continua ad essere effettuata nella misura stabilita.

[2]Ove la riduzione sia superiore al terzo, la trattenuta non puo' eccedere il quinto dello stipendio o salario ridotto. In tal caso la differenza con i relativi interessi e' ricuperata dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, mediante corrispondente prolungamento della ritenuta mensile, salva la facolta' di cui all'art. 46.

Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-06-05;874~art36 · fonte su Normattiva