Art. 36
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
[1]Qualora lo stipendio o salario gravato di cessione subisca una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continua ad essere effettuata nella misura stabilita.
[2]Ove la riduzione sia superiore al terzo, la trattenuta non puo' eccedere il quinto dello stipendio o salario ridotto. In tal caso la differenza con i relativi interessi e' ricuperata dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, mediante corrispondente prolungamento della ritenuta mensile, salva la facolta' di cui all'art. 46.
Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva