Art. 38
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[1]Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato ha facolta' di rivalersi, mediante ritenute sullo stipendio o salario, anche oltre il limite del quinto e fino al massimo di un terzo, di ogni suo credito derivante da errori od omissioni verificatisi nella concessione o garanzia di prestiti o nel corso dei relativi ammortamenti.
[2]In ogni caso, la ritenuta di cui al precedente comma, sommata alla quota ceduta, non puo' eccedere la meta' dello stipendio o salario.
Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva