Art. 4
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[1]Per gl'impiegati e salariati degli enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1, diversi dalle amministrazioni dello Stato, il sequestro ed il pignoramento di stipendi, salari e retribuzioni equivalenti si eseguono presso l'amministrazione dalla quale gl'impiegati e salariati dipendono, in persona di chi' ne ha la legale rappresentanza.
[2]Per il personale medesimo, il sequestro ed il pignoramento delle pensioni, delle indennita' che tengono luogo di pensione e degli altri assegni di quiescenza si eseguono presso l'amministrazione che conferisce tali assegni, in persona del legale rappresentante.
Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva