Art. 41
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
[1]In caso di nuova cessione, al primo cessionario e' dovuta la restituzione della somma, capitale ancora non rimborsata oltre gli interessi pattuiti e maturati fino a tutto il mese nel quale si effettua la restituzione, nonostante qualunque patto in contrario.
[2]Il Fondo per il credito ai dipendenti dello stato restituisce la quota del premio di garanzia a norma del terzo comma dell'art. 39.
[3]L'istituto mutuante deve pagare al primo cessionario il residuo suo credito contemporaneamente al pagamento al mutuatario del ricavato netto del nuovo mutuo.
[4]L'obbligo della garanzia da parte del Fondo e l'obbligo dell'amministrazione di versare le quote di ammortamento del prestito sono subordinati alla condizione che l'istituto mutuante adempia all'estinzione della precedente cessione.
Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva