Art. 44
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[1]Nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la sessione, l'efficacia di questa si estende di diritto sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente, che al cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione stessa, dalla amministrazione dalla quale dipendeva o da istituti di previdenza o di assicurazione ai quali fosse iscritto per effetto del rapporto di impiego o di lavoro, in base a disposizioni di leggi generali o speciali, di regolamenti organici o di contratto.
[2]La quota da trattenere non puo' eccedere il quinto della pensione o assegno continuativo.
[3]Qualora la cessazione dal servizio, anziche' ad una pensione o altro assegno continuativo equivalente dia diritto ad una somma una volta tanto, a titolo di indennita' o di capitale assicurato, a carico dell'amministrazione o di un istituto di previdenza o di assicurazione, tale somma e' ritenuta, fino alla concorrenza dell'intero residuo debito per cessione.
[4]Ove la ritenuta di cui al precedente comma estingua il mutuo anticipatamente, sono dovuti al debitore gli sconti contemplati nell'art. 39.
Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva