Art. 45
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Quando l'impiegato o salariato all'atto della cessazione dal servizio, oltre alla pensione od altro assegno continuativo equivalente, ha diritto, a qualsiasi titolo, a percepire una somma una volta tanto dall'amministrazione dalla quale dipende, l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato puo' stabilire che tale somma sia ritenuta, in tutto o in parte, a scomputo del debito per cessione.
Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva