Art. 46

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[1]Quando, per cessazione o interruzione del servizio o per qualsiasi altra causa, l'ammortamento di un prestito non puo' essere eseguito nelle condizioni prestabilite, il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato che abbia concesso il prestito direttamente o lo abbia riscattato da altri istituti, oltre che con l'applicazione degli articoli 44 e 45, puo' ricuperare il suo credito, con privilegio, sugli eventuali emolumenti comunque spettanti al debitore, anche se dichiarati insequestrabili, impignorabili od incedibili da leggi speciali, salva la facolta' di procedere su gli altri beni del debitore.

[2]Il Fondo si avvale della procedura coattiva stabilita per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

[3]Non si possono perseguire in nessun caso le indennita' di buona uscita conferite dall'Opera di previdenza a favore del personale civile e militare dello Stato nonche' i concorsi e sussidi per assistenza sanitaria ad impiegati e salariati dello Stato.

Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 9 aprile 1946 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-06-05;874~art46 · fonte su Normattiva