Art. 48
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[1]I documenti che si producono per ottenere prestiti verso cessione di quote di stipendio o di salario e gli atti di notificazione delle cessioni sono esenti dalle tasse di bollo.
[2]Le concessioni di mutui fatte dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato sono esenti dalla tassa di bollo e dalla formalita' della registrazione. I redditi del Fondo mutuante sono esenti da ogni imposta.
[3]I contratti di mutuo stipulati con gli istituti indicati nell'art. 16 sono esenti dalla tassa di bollo, ma sono soggetti alla tassa di registro con la speciale aliquota del 0,40 per cento.
[4]Le quietanze estintive dei mutui concessi dagli istituti indicati nell'art. 16 sono soggette alla tassa di bollo e sono registrate con tassa da liquidarsi limitatamente alla somma per la quale si rilascia il documento.
Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva