Art. 49

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[1]Il patrimonio del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e' costituito:

  • a)dai crediti per le somme investite nella concessione di prestiti diretti o nei rimborsi e riscatti di cui all'art. 33;
  • b)dal valore dell'immobile adibito a sede dei servizi del Fondo e da quello dei beni mobili che ne costituiscono l'arredamento;
  • c)da titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
  • d)dal fondo di cassa risultante dalle disponibilita' dei conti correnti di cui all'art. 51.

[2]I risultati della gestione patrimoniale sono riassunti in apposito rendiconto, da allegarsi al bilancio consuntivo del Ministero delle finanze.

[3]Il controllo della Corte dei conti sui provvedimenti concernenti le entrate in favore e i pagamenti a carico del Fondo ha luogo in sede di consuntivo.

Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-06-05;874~art49 · fonte su Normattiva