Art. 49
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[1]Il patrimonio del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e' costituito:
- a)dai crediti per le somme investite nella concessione di prestiti diretti o nei rimborsi e riscatti di cui all'art. 33;
- b)dal valore dell'immobile adibito a sede dei servizi del Fondo e da quello dei beni mobili che ne costituiscono l'arredamento;
- c)da titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- d)dal fondo di cassa risultante dalle disponibilita' dei conti correnti di cui all'art. 51.
[2]I risultati della gestione patrimoniale sono riassunti in apposito rendiconto, da allegarsi al bilancio consuntivo del Ministero delle finanze.
[3]Il controllo della Corte dei conti sui provvedimenti concernenti le entrate in favore e i pagamenti a carico del Fondo ha luogo in sede di consuntivo.
Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva