Art. 5
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[1]Gli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato ed altri enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1 possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori a dieci anni.
[2]I funzionari del ruolo diplomatico e consolare e quelli del ruolo direttivo degli uffici commerciali all'estero non hanno tale facolta'.
[3]Per il personale del Senato del Regno e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni valgono le norme speciali stabilite dai Consessi medesimi.
Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva