Art. 50
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[1]Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato versa al Tesoro dello Stato, a titolo di contributi, distinte somme da determinarsi annualmente con la legge di bilancio per:
- a)stipendi al personale di ruolo;
- b)spese di stampati e di cancelleria;
- e)spese di manutenzione, illuminazione, riscaldamento, pulizia, provvista d'acqua e di energia elettrica ai locali sede della gestione del Fondo.
[2]Lo stesso Fondo deve rimborsare integralmente al Tesoro le somme erogate per spese di liti, per il funzionamento del comitato di cui all'art. 23 e di eventuali commissioni, per indennita' di viaggio e di soggiorno o per missioni inerenti all'accertamento ed alla riscossione di somme dovute al Fondo, per premi di operosita' e rendimento al personale, per retribuzioni al personale avventizio e per altre spese di amministrazione.
[3]Nel bilancio della spesa del Ministero delle finanze sono iscritti appositi capitoli, sui quali vengono eseguiti i pagamenti per le suddette spese.
[4]Nel bilancio dell'entrata dello Stato e' iscritto uno speciale capitolo con stanziamento corrispondente al complesso di detti capitoli del bilancio della spesa, al quale il Fondo deve versare il complesso dei contributi e rimborsi suddetti.
[5]Il Fondo versa annualmente al Segretario del Partito Nazionale Fascista, una somma pari al cinque per cento degli utili netti della gestione, quale concorso nelle spese delle colonie estive per i figli dei dipendenti dello Stato.
[6]Il concorso di cui al precedente comma e' liquidato sugli utili netti del precedente esercizio finanziario e deve essere versato non oltre il mese di aprile di ogni anno.
Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 9 aprile 1946 · versione 0 su Normattiva