Art. 54
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
Sono autorizzati a concedere prestiti agli impiegati e salariati di cui al presente titolo soltanto gli istituti indicati nell'art. 16.
Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva