Art. 54

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Sono autorizzati a concedere prestiti agli impiegati e salariati di cui al presente titolo soltanto gli istituti indicati nell'art. 16.

Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-06-05;874~art54 · fonte su Normattiva