Art. 55
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[1]Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma del presente titolo devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui venga meno, per qualsiasi motivo, in tutto o in parte, la corresponsione dello stipendio o salario o dell'assegno di quiescenza.
[2]Non e' consentito prestare garanzia in favore del cedente mediante cessione, da parte di altro e impiegato o salariato di pubblica amministrazione, di una quota del proprio stipendio o salario.
[3]Gli istituti che concedono prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti, ad eccezione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e delle Societa' di assicurazione.
Testo vigente dal 2 settembre 1941 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva